Acquisto casa e l’affitto: ecco l’agevolazione per i proprietari

Dott.ssa Costabile,   ci riassume in poche parole la disciplina della nuova norma?

L’articolo 21 del decreto in esame, intitolato “Misure per l’incentivazione degli investimenti in abitazioni in locazione”, riconosce un bonus fiscale a chi acquista  immobili a destinazione residenziale, che siano di nuova costruzione oppure oggetto di interventi di ristrutturazione. Tale bonus, inteso a favore esclusivo delle persone fisiche  non esercenti attività commerciali ,   consiste nella deduzione dal reddito complessivo pari al 20% del costo dell’immobile  inteso come prezzo d’acquisto  (risultante dall’atto di compravendita) o come spese di costruzione   (attestate dall’impresa che ha eseguito i lavori) . L’agevolazione si può applicare anche in riferimento a più di un immobile, fermo restando il limite complessivo di 300.000 euro.

  La prima condizione da rispettare per poter godere dell’agevolazione riguarda i tempi dell’acquisto.

Esatto. La norma si riferisce ad acquisti  (di uno o più immobili) effettuati  dal 01.01.2014 al 31.12.2017 . Inoltre l’immobile acquistato deve risultare invenduto alla data del 12.11.2014.   Altra condizione richiesta per legge per godere della deduzione è che l’immobile sia a destinazione residenziale, e non sia classificato o classificabile nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, non sia quindi un immobile di lusso, signorile o di pregio. Inoltre non deve essere ubicato nelle zone che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale, in quelle destinate a nuovi complessi insediativi ovvero a nuovi insediamenti per impianti industriali e per usi agricoli. Atra caratteristica dell’immobile riguarda l’efficienza energetica. Le prestazione da conseguire devono ricadere nelle classi più alte, A e B.

 Rientra nell’agevolazione anche l’acquisto di   immobili   oggetto di interventi di ristrutturazione e non solo di nuova costruzione, giusto?

Proprio così. In riferimento agli interventi di ristrutturazione si intendono comprese diverse  ipotesi tra cui la riorganizzazione distributiva degli edifici e delle unità immobiliari, del loro numero e delle dimensioni , la trasformazione dei locali accessori in locali residenziali e gli interventi di ampliamento delle superfici. Inoltre va precisato che a beneficiare dell’agevolazione non è solo chi acquista, ma anche chi sostiene le spese per costruire un immobile a destinazione residenziale sull’area edificabile che già possiede il contribuente prima che inizino i lavori o sulla quale è già stato riconosciuto il diritto di costruire.

In ogni caso  il passo successivo è che sia concesso in  locazione    in breve tempo.

 L’immobile acquistato o costruito su aree edificabili, già in possesso del contribuente prima dell’inizio dei lavori, entro sei mesi dall’acquisto o dal termine dei lavori, deve essere messo in locazione per almeno otto continuativi a canone concordato. L’agevolazione spetta anche se, per motivi non imputabili al locatore, il contratto di affitto si risolve prima degli 8 anni e ne viene stipulato un altro entro 1 anno dalla risoluzione del precedente contratto. Inoltre il contratto di locazione non può essere stipulato tra genitore e figlio, quindi non devono sussistere rapporti di parentela entro il primo grado tra locatore e locatario. Come ulteriore agevolazione si ricorda che ai redditi derivanti dalla locazione può applicarsi la cedolare secca, che nella particolare ipotesi di tassazione a canone concordato prevede l’applicazione di un’aliquota d’imposta notevolmente ridotta.

In che modalità viene riconosciuto il bonus fiscale?

Come già accennato l’incentivo può essere fruito dai contribuenti sotto forma di deduzione dal reddito.   La misura della deduzione è pari al 20% del prezzo di acquisto dell’immobile risultante dall’atto di compravendita, oppure delle spese di costruzione attestate dall’impresa che ha eseguito i lavori(a cui si aggiungono gli interessi passivi del mutuo contratto per l’acquisto). L’ammontare massimo di spesa è pari a 300.000 euro, e la deduzione viene concessa in otto quote annuali di pari importo, con utilizzo a decorrere dall’anno in cui è stato stipulato il contratto di locazione. La deduzione non è cumulabile con le altre agevolazioni d’imposta previste per le medesime spese.

                                                                    

ESEMPIO

Un contribuente con reddito compreso tra i 55.000 ed i 75.000 acquista nel 2014 un appartamento di valore (d’acquisto) pari a 150.000 euro.

DEDUZIONE COMPLESSIVA : 150.000 x20% = 30.000 euro 

DEDUZIONE ANNUALE : 30.000 euro  : 8 =     3.750 euro (dal 2014 all’anno 2021)

RISPARMIO DI IMPOSTA ANNUALE (ipotizzando un’addizionale di 1,23% e il conseguimento di un reddito costante nel periodo interessato dall’agevolazione)  : 3.750×42.3% = 1.586,25 euro.

RISPARMIO D’IMPOSTA COMPLESSIVO   : 1.586,25×8 = 12.690 euro.

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