Arriva il bonus bebè da 80 euro al mese. Cosa c’è da sapere

Dott.ssa Costabile,   a chi spetta questo  bonus bebè e in quale misura?
 Il nuovo incentivo alla natalità è destinato alle famiglie costituite da genitori che siano cittadini italiani, cittadini  di uno stato membro dell’Unione Europea oppure extracomunitari con regolare permesso di soggiorno. In riferimento all’importo dell’agevolazione   questa varia a seconda del valore dell’indicatore ISEE : in particolare bisognerà vedere se questo raggiunge l’importo di 7.000 euro oppure supera tale soglia  fino al raggiungimento dei 25.000 euro, che   rappresenta il tetto massimo agevolabile. (vedi tabella 1)

Il valore preso a riferimento non è quindi l’imponibile riportato ogni anno nella dichiarazione fiscale ma l’indicatore ISEE. Ci spiega cos’è precisamente?
La sigla sta per indicatore della situazione economica equivalente : un parametro che tiene conto di reddito, patrimonio (mobiliare e immobiliare) e delle caratteristiche di un nucleo familiare (per numerosità e tipologia) e quindi misura in sostanza il reale benessere della famiglia, tenendo conto anche del patrimonio e dei risparmi di cui dispone.

Il beneficio  ha durata triennale, giusto?
Esatto. L’agevolazione viene riconosciuta per ogni figlio nato o adottato dal primo gennaio 2015 al 31 dicembre 2017, per un periodo di 36 mesi  quindi, fino al terzo anno del figlio oppure fino al terzo anno dall’inserimento nella famiglia del figlio adottivo (anche maggiorenne).  Quindi per fare un esempio se l’ evento di nascita avviene entro  dicembre 2017 l’incentivo spetta fino al mese di novembre 2020.

Il bonus è cumulabile con l’assegno di maternità?
  La misura si aggiunge non solo agli assegni di maternità a carico dello Stato e dei comuni, ma altresì al contributo una tantum previsto dalle Regioni e alle misure (eventualmente) previste dagli enti bilaterali in favore dei genitori lavoratori, laddove applicabili,  ed è inoltre    compatibile con il voucher asilo/baby-sitter introdotto dalla L. n. 92/2012. Si intende, infine,  cumulabile con il “bonus 80 euro” a favore dei lavoratori subordinati con reddito fino a 26.000 euro.

Parliamo ora proprio della stabilizzazione di questo bonus che si applica, invece, sulla base del reddito complessivo del lavoratore.
Esatto. In particolare il  bonus di 80 euro mensili spetta ai   lavoratori subordinati con reddito non superiore a 24.000 euro;   un bonus proporzionalmente ridotto fino al suo azzeramento per i lavoratori subordinati con reddito da 24.000 a 26.000 euro.    Per il 2015,quindi, l’importo spettante ai lavoratori subordinati è al massimo pari, su base annua, a 960 euro. Nel reddito complessivo non vanno considerate le eventuali quote di TFR liquidate mensilmente al lavoratore, così come non si deve tener conto dell’eventuale bonus bebè esaminato. Il bonus dovrà essere erogato al lavoratore direttamente dal sostituto d’imposta qualora sussistano le condizioni per la sua fruizione.  

 

TABELLA 1
 
per i richiedenti con ISEE fino a 7.000, l’importo mensile dell’agevolazione spettante è pari a 160 euro al mese (1.920 euro annuali)
per i richiedenti con ISEE compreso tra 7.000,01 e 25.000, l’importo mensile dell’agevolazione spettante è pari a 80 euro al mese (960 euro annuali)

NOTA BENE : Tali somme, erogate direttamente dall’INPS ,sono fiscalmente neutre  e ciò vuol dire che non concorrono alla formazione del reddito imponibile IRPEF e non alimentano il reddito complessivo utilizzato per il calcolo del bonus di 80 euro.

 
 

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