Il “Bonus bebè” è operativo Vediamo come funziona

Dott.ssa Costabile , iniziamo ricordando chi sono i potenziali destinatari del bonus bebè.

Il nuovo incentivo alla natalità è destinato alle famiglie costituite da genitori che siano cittadini italiani, cittadini  di uno stato membro dell’Unione Europea oppure extracomunitari con regolare permesso di soggiorno UE di lungo periodo(sono equiparati ai cittadini italiani, i cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria). La circolare dell’Inps precisa, inoltre, che per beneficiare del bonus è necessario che al momento della domanda i richiedenti  abbiano la residenza in Italia e convivano con il figlio per il quale spetta l’assegno   (nello specifico, il figlio ed il genitore richiedente, devono essere coabitanti ed avere dimora abituale nello stesso Comune).

Altra condizione fondamentale riguarda i parametri legati al valore ISEE. Ci spiega cosa vuol dire?
E’ necessario che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente sia in una situazione economica corrispondente a un valore ISEE non superiore ai 25.000 euro. Se tale valore non è superiore a 7.000 euro annui, l’importo del bonus è raddoppiato (1.920 euro). (Tabella 1)  La sigla ISEE sta per indicatore della situazione economica equivalente : un parametro che tiene conto di reddito, patrimonio (mobiliare e immobiliare) e delle caratteristiche di un nucleo familiare (per numerosità e tipologia) e quindi misura in sostanza il reale benessere della famiglia, tenendo conto anche del patrimonio e dei risparmi di cui dispone.

L’incentivo  ha durata triennale.
Esatto. L’agevolazione viene riconosciuta per ogni figlio nato o adottato dal primo gennaio 2015 al 31 dicembre 2017, per un periodo di 36 mesi  quindi, fino al terzo anno del figlio oppure fino al terzo anno dall’inserimento nella famiglia del figlio adottivo (anche maggiorenne).  Pertanto, per fare un esempio: se l’ evento di nascita avviene entro  dicembre 2017 l’incentivo spetta fino al mese di novembre 2020. Sebbene il bonus abbia una durata triennale, sarà sufficiente richiederlo solo il primo anno, mentre per il secondo e il terzo sarà sufficiente rinnovare l’ISEE, ovvero sarà necessario soltanto presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica.

Il bonus è cumulabile con l’assegno di maternità?
La misura si aggiunge non solo agli assegni di maternità a carico dello Stato e dei comuni, ma altresì al contributo una tantum previsto dalle Regioni e alle misure (eventualmente) previste dagli enti bilaterali in favore dei genitori lavoratori, laddove applicabili,  ed è inoltre    compatibile con il voucher asilo/baby-sitter introdotto dalla L. n. 92/2012. Si deve segnalare, inoltre, che l’erogazione di tale agevolazione è fiscalmente neutra, pertanto l’erogazione non concorre alla formazione del reddito imponibile IRPEF, nè deve essere calcolata ai fini della determinazione del reddito complessivo per il “bonus 80 euro”.

A chi ed entro quale termine va presentata la relativa domanda?
La domanda va presentata all’Inps, entro 90 giorni dalla nascita del bebè o dall’ingresso in famiglia a seguito di adozione o affidamento preadottivo. In via transitoria, per le nascite o adozioni avvenute tra il 1 gennaio 2015 e il 27 aprile 2015 (data di entrata in vigore del D.P.C.M) il termine di 90 giorni per la presentazione della domanda decorre dal 27 aprile,  quindi c’è tempo fino al 27 luglio prossimo. Per le domande presentate oltre i 90 giorni l’assegno spetta a decorrere dalla data di presentazione della domanda. 

La richiesta va presentata a mano?
No. Operativamente, la domanda dovrà essere inoltrata all’INPS con modalità esclusivamente telematiche, seguendo il percorso web sul sito Inps.     Una volta presentata l’istanza, il provvedimento di accoglimento o di rigetto della domanda sarà consultabile accedendo alla sezione web “Consultazione domande”. Ovviamente il nostro studio è competente in materia e oltre a fornire consulenze specifiche  si occupa della relativa procedura pratica per  accedere concretamente al bonus.

 

TABELLA 1 
–   per i richiedenti con ISEE fino a 7.000, l’importo mensile dell’agevolazione spettante è pari a 160 euro al mese (1.920 euro annuali);
 –    per i richiedenti con ISEE compreso tra 7.000,01 e 25.000, l’importo mensile dell’agevolazione spettante è pari a 80 euro al mese (960 euro annuali)

NOTA BENE: Tali somme, erogate direttamente dall’INPS ,sono fiscalmente neutre  e ciò vuol dire che non concorrono alla formazione del reddito imponibile IRPEF e non alimentano il reddito complessivo utilizzato per il calcolo del bonus di 80 euro.

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