GUIDONIA – “Il palazzo va demolito”, Cornetto Bourlot contro Pascucci

Il commento dell’imprenditore alla sentenza del Consiglio di Stato che certifica la legittimità del permesso a costruire della “Telpa srl”

In riferimento all’articolo “Niente demolizione, il permesso del palazzo è legittimo” – https://www.tiburno.tv/2020/08/03/guidonia%E2%80%88-niente-demolizione-il-permesso-del-palazzo-e-legittimo/ -, pubblicato lunedì 3 agosto da Tiburno.Tv, dalla Tenuta Cornetto Boulot riceviamo e pubblichiamo:

“La sentenza del Consiglio di Stato si è limitata inspiegabilmente ad affermare che la variante (così anche testualmente definita) n.62203/2013 al permesso 118/2010” (permesso, quest’ultimo già annullato in primo e secondo grado) non è una variante ma un nuovo permesso. Ha rimesso al Tar del Lazio la valutazione della legittimità di questo cd “nuovo permesso” che quindi non è stato automaticamente riattivato e nulla ovviamente ha mutato in ordine al permesso 118/ 2010, oggetto del giudicato di annullamento.

Consequenzialmente non è assolutamente venuta meno la necessità della demolizione della struttura abusivamente edificata in base al permesso del 2010 annullato, costato caro all’Amministrazione, condannata dalla Corte dei Conti per danno erariale Vale a dire che la Telpa potrà costruire in base alla variante solo qualora la legittimità di questa fosse riconosciuta in sede di giudizio innanzi al Tar. Ma tale variante però non potrà in ogni caso sanare quanto ad oggi realizzato.

Per cui l’Amministrazione pentastellata, rispetto alla struttura abusivamente edificata, non può continuare a sottrarsi all’obbligo di ordinare il ripristino dello stato dei luoghi, avendo come unica alternativa quella di applicare alla Telpa la sanzione pecuniaria pari al valore venale della sopraelevazione abusiva come previsto dall’art 38 DPR 380/01, somma significativa utilmente destinabile alle esigenze della collettività.

Rimane altresì ancora aperto il tema dell’esistenza del vincolo paesaggistico di interesse archeologico sull’area in questione, in relazione al quale i ricorsi presentati dall’Avvocato Castiello sono ancora pendenti innanzi al Tar nelle fasi preliminari. Ed in quella sede è difficile che sfuggirà, ciò che è sfuggito al Consiglio di Stato, ovvero la nota 4654/2013 con la quale la Sovrintendenza chiarisce che la sua precedente nota 2342 del 25/2/2013 (cui unicamente fa riferimento il collegio giudicante) “non autorizza alcuna costruzione o progetto edilizio” Insomma, nulla è stato ribaltato ma solo rallentato e per la variante la partita è ancora tutta da giocare così per il vincolo.

Ad oggi vi è un’unica certezza: la struttura abusiva va demolita!”.

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