Covid-19, scudo penale per medici e infermieri

Omicidio colposo e lesioni personali colpose - commessi nell'esercizio di una professione sanitaria e legati alla situazione di emergenza, “sono punibili solo nei casi di colpa grave”

L’approvazione dell’emendamento su scudo penale a medici e infermieri

“Proprio nella serata di ieri, Giornata internazionale dell’infermiere, il Senato ha accolto l’emendamento al dl Covid che introduce uno scudo penale esteso al periodo di emergenza per medici e infermieri. Professionisti sanitari che hanno fronteggiato il virus.

La scriminante approvata dalla commissione Affari costituzionali di palazzo Madama, secondo quanto si apprende, prevede che durante lo stato di emergenza, i reati previsti dagli articoli 589 e 590 del codice penale – omicidio colposo e lesioni personali colpose – commessi nell’esercizio di una professione sanitaria e legati alla situazione di emergenza, “sono punibili solo nei casi di colpa grave”. E ai fini della valutazione del grado della colpa, la proposta dispone che il giudice dovrà tenere conto, tra i fattori che ne possono escludere la gravità“della limitatezza delle conoscenze scientifiche al momento del fatto sulle patologie da Sars-Cov-2 e sulle terapie appropriate, nonché della scarsità delle risorse umane e materiali concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare, oltre che del minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato impiegato per far fronte all’emergenza”.

Condividi l'articolo:

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.