GUIDONIA – Cava senza fideiussione, Btr non estraeva dal 2017

Lettera dell’avvocato Valerio Vallefuoco, legale dell’impresa del travertino

In riferimento all’articolo “GUIDONIA – Cava senza fideiussione, Btr resta chiusa” pubblicato il 15 gennaio 2021 sulle pagine on line di Tiburno.Tv, dall’avvocato Valerio Vallefuoco, legale dell’impresa, riceviamo e pubblichiamo: “Scrivo la presente in nome e per conto della BTR S.r.l. in liquidazione, allo scopo di rappresentare quanto segue. In data 15 gennaio 2021, sulle pagine del quotidiano on line “Tiburno.tv”, veniva pubblicato l’articolo recante il titolo “GUIDONIA- Cava senza fideiussione, BTR resta chiusa.” In tale articolo, si leggeva testualmente: “Cavava anche se la società era in liquidazione, ma soprattutto non aveva una fideiussione valida perché l ‘assicurazione era fallita da quattro anni. Questo assunto non corrisponde al vero posto che la Società, ad oggi in liquidazione, ha cessato di svolgere la propria attività estrattiva nella cava di cui trattasi, già dal 2017. Tale attività aveva avuto inizio nel 2015, con la presentazione da parte di BTR S.r.l. di regolare polizza fideiussoria, rilasciata dal Consorzio FidiconLazio, per la durata di dodici anni. Con comunicazione del 19 settembre 2017, il comune di Guidonia Montecelio, dato atto che il Tribunale di Roma, sez. Fallimentare, con sentenza n.668/2016 del 21/07/2016, aveva dichiarato il fallimento del Consorzio fideiussore, chiedeva alla BTR S.r.l., di procedere al rinnovo della polizza fideiussoria. Tuttavia, da li a poco e, segnatamente in data 16/10/2017, la Società depositava presso la cancelleria del Tribunale di Tivoli — Sez. Fallimentare, un primo ricorso per l’ammissione alla procedura per concordato preventivo, quando aveva già cessato di esercitare l’attività estrattiva nel maggio di quello stesso anno. In questa prospettiva, la determinazione dirigenziale n.191, a firma del dirigente Egidio Santamaria, con la quale il comune di Guidonia Montecelio ha ordinato alla BTR S.r.l. la sospensione dei lavori è stata impugnata dalla Società medesima facendo rilevare non già il proprio interesse a proseguire l’attività estrattiva (attività già da tempo cessata) bensì quello legato all’impossibilità oggettiva di rinnovare la polizza fideiussoria, versando in stato di scioglimento e liquidazione. L’articolo da Voi pubblicato, in data 15/01/2021, appare fuorviante anche nella parte in cui, estrapolando un passaggio della sentenza del TAR Lazio, si fa riferimento alla omessa volturazione dell’autorizzazione in favore dell’affittuario d’azienda, ossia alla BTR Trading S.r.l. : “Ricorso rigettato in quanto la Btr non ha “rinnovato la polizza a garanzia dei lavori di scavo e di ripristino ambientale e per aver omesso la volturazione dell ‘autorizzazione in favore dell’affittuario d’azienda, la Btr Trading S.r.l., ed è quindi da considerare la Btr ancora titolare della suddetta attività.” Il passaggio della sentenza del Giudice amministrativo, così decontestualizzato, potrebbe indurre il lettore a considerare l’omessa volturazione come un inadempimento da parte di BTR S.r.l, in liquidazione la quale, in realtà, non aveva alcun obbligo in tal senso. Invero, tale volturazione non è stata posta in essere semplicemente

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in considerazione di scelte di politica aziendale nella piena disponibilità delPaffittuaria BTR S.r.l.

Infine, appare censurabile la mancanza di qualsiasi specificazione, volta ad evidenziare che la sentenza del TAR Lazio è pur sempre una sentenza di primo grado, come tale soggetta ad impugnazione innanzi alle giurisdizioni superiori.

In considerazione di quanto fin qui esposto, Vi invito e diffido a provvedere ad una immediata rettifica

dei fatti, con risalto analogo a quello riservato all’articolo giornalistico a cui la rettifica si riferisce,

evidenziando quanto segue:

– la BTR S.R.L. ha cessato di esercitare l’attività estrattiva già dal 2017;

– la richiesta di rinnovo della polizza fideiussoria da parte del Comune di Guidonia Montecelio risale al 19 settembre 2017, quando la BTR S.r.l. aveva già presentato il primo ricorso per concordato preventivo;

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– la BTR Trading S.r.l. non ha mai esercitato attività estrattiva nella cava di cui al Vostro articolo e sta attualmente esercitando la sua attività nel pieno rispetto delle leggi vigenti;

– la sentenza del TAR Lazio non ha valore di giudicato e sarà oggetto di rituale impugnazione.

Si avverte che in mancanza di rettifica nei termini sopra indicati, mi riservo sin d’ora, di agire in giudizio per la migliore tutela della mia assistita.

Valga la presente ad ogni effetto di legge.”

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